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DELIBERA N. XII/ 4938 del 04/08/2025 di Regione Lombardia PDF Stampa E-mail

Il Ricettario Regionale non può essere utilizzato per le prestazioni preliminari ai ricoveri o correlate
a prestazioni escluse dai LEA, ovvero:

  • per richiedere prescrizioni/prestazioni/certificazioni nell’interesse privato del cittadino come nel caso di esami o visite per:
    - rilascio o rinnovo patenti di guida
    - accertamenti a carico di Assicurazione Sanitarie Private
    - rilascio o rinnovo porto d’armi
    - partecipazione a concorsi pubblici o privati che richiedono nel bando accertamenti o visite o
    certificazioni preliminari al bando
    - esami preliminari al tirocinio
    - assunzioni al lavoro
    - uso assicurativo
  • per accertamenti che precedono interventi di:
    - chirurgia estetica
    - medicina estetica
  • per accertamenti preoperatori per interventi in Strutture Sanitarie (pubbliche o private) a vario
    titolo convenzionate con SSN
  • per accertamenti preoperatori in Strutture Private per solventi
  • per controlli dell’idoneità del Lavoratore (sono a carico del datore di lavoro)
  • per richieste che non riconoscono quale motivo di prescrizione un dubbio/quesito diagnostico*
  • per certificazioni e accertamenti a corredo della domanda invalidità **, etc.
  • In costanza di espletamento di attività libero professionale. Nel caso di indicazioni ad ulteriori
    accertamenti per i quali il cittadino voglia usufruire del percorso SSN, al Medico di Medicina
    Generale compete comunque la valutazione in ordine all’appropriatezza prescrittiva
  • per prescrizione di farmaci in fascia C

* I nutrizionisti non possono prescrivere esami ematochimici o altri accertamenti diagnostici, lo stesso dicasi per osteopati, fisioterapisti, podologi, ecc. L’unico titolato a prescrivere accertamenti diagnostici è il Medico, che è anche l’unico soggetto titolato all’interpretazione dei medesimi. Viene qui ribadito che la prescrizione, la diagnosi e la terapia sono “atto medico”. Solo il Medico giunge alla diagnosi e alla terapia, e questo ricorrendo all’applicazione della metodologia clinica.

** Nel caso in cui la Commissione Medico Legale per invalidità ritenga necessari ulteriori accertamenti, la medesima consegnerà all’istante la richiesta scritta per tali accertamenti o consulenze specialistiche specificando che questi sono a carico del SS

 
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