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Vaccinazione Antinfluenzale 2025 |
Disponibile presso lo studio di Viale Scarampo 19
Dal 7 ottobre per
- Cittadini dai
60 anni (nati prima del 1966)
- Pazienti
cronici dai 50 anni (nati prima del 1976)
- Donne in
gravidanza
Dal 13 ottobre
per tutti i cittadini che lo desiderino
PRENOTARSI
TELEFONICAMENTE 3407968040 durante l'orario di studio
VACCINI CHE
SARANNO UTILIZZATI
Antinfluenzali
- EFLUELDA
(potenziato) dai 75 anni in su
- FLUAD
(adiuvato) dai 60 anni o pazienti cronici dai 50 anni
- INFLUVAC TRI S
(non adiuvato) adulti e bambini più di 6 mesi
Antipneumococco
PREVENAR 20 (solo se non effettuato negli anni precedenti)
- dai 65 anni
(nati prima del 1961) in su
- pazienti
cronici
Antinfluenzale e antipneumococco possono essere somministrati nella stessa seduta
Scarica, compila, e porta con te il modulo di consenso
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Benvenuti nel sito web dello studio medico De Maria
Il presente sito rappresenta per tutti i pazienti dello Studio medico De Maria una importante fonte di informazioni e servizi, che non vogliono però in alcun modo sostituirsi al rapporto personale Medico-Paziente.
Attenzione
Per il rilascio di certificazioni per infortunio, per uso assicurativo o per il riconoscimento di invalidità civile è indispensabile presentare anticipatamente tutta la documentazione pertinente e richiedere un appuntamento per la visita con l'indicazione della causale 'per certificazione'.
Studio medico di Medicina Generale
Dottoressa Renata De Maria
Residente in via Poliziano n. 4
Contattare lo studio
Partita Iva: 08769830152
Vedere gli ORARI dello studio
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DELIBERA N. XII/ 4938 del 04/08/2025 di Regione Lombardia |
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Il Ricettario Regionale non può essere utilizzato per le prestazioni preliminari ai ricoveri o correlate a prestazioni escluse dai LEA, ovvero:
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per richiedere prescrizioni/prestazioni/certificazioni nell’interesse privato del cittadino come nel caso di esami o visite per:
- rilascio o rinnovo patenti di guida - accertamenti a carico di Assicurazione Sanitarie Private - rilascio o rinnovo porto d’armi - partecipazione a concorsi pubblici o privati che richiedono nel bando accertamenti o visite o certificazioni preliminari al bando - esami preliminari al tirocinio - assunzioni al lavoro - uso assicurativo
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per accertamenti che precedono interventi di:
- chirurgia estetica - medicina estetica
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per accertamenti preoperatori per interventi in Strutture Sanitarie (pubbliche o private) a vario
titolo convenzionate con SSN
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per accertamenti preoperatori in Strutture Private per solventi
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per controlli dell’idoneità del Lavoratore (sono a carico del datore di lavoro)
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per richieste che non riconoscono quale motivo di prescrizione un dubbio/quesito diagnostico*
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per certificazioni e accertamenti a corredo della domanda invalidità **, etc.
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In costanza di espletamento di attività libero professionale. Nel caso di indicazioni ad ulteriori
accertamenti per i quali il cittadino voglia usufruire del percorso SSN, al Medico di Medicina Generale compete comunque la valutazione in ordine all’appropriatezza prescrittiva
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per prescrizione di farmaci in fascia C
* I nutrizionisti non possono prescrivere esami ematochimici o altri accertamenti diagnostici, lo stesso dicasi per osteopati, fisioterapisti, podologi, ecc. L’unico titolato a prescrivere accertamenti diagnostici è il Medico, che è anche l’unico soggetto titolato all’interpretazione dei medesimi. Viene qui ribadito che la prescrizione, la diagnosi e la terapia sono “atto medico”. Solo il Medico giunge alla diagnosi e alla terapia, e questo ricorrendo all’applicazione della metodologia clinica.
** Nel caso in cui la Commissione Medico Legale per invalidità ritenga necessari ulteriori accertamenti, la medesima consegnerà all’istante la richiesta scritta per tali accertamenti o consulenze specialistiche specificando che questi sono a carico del SS
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Certificato di malattia: attenzione a dati anagrafici e reperibilità
Procedure telematiche più semplici, ma il lavoratore è responsabile dei dati inesatti
La procedura telematica d’invio del certificato di malattia all’INPS ha sicuramente semplificato gli adempimenti che il lavoratore è tenuto a rispettare per il riconoscimento dell’indennità di malattia, ma comunque sono vincolanti e non vanno dimenticati. Per questo il medico certificatore dovrebbe ricordare ai propri assistiti quali sono le semplici regole da rispettare al momento della richiesta del certificato. In particolare le informazioni che il lavoratore deve fornire al medico e necessarie per stilare un certificato in grado di garantire al paziente l’indennità e all’INPS la possibilità di effettuare regolarmente i suoi controlli attraverso le visite mediche domiciliari nelle fasce di reperibilità disposte dalla normativa vigente.
In particolare è utile che il lavoratore, in caso di malattia, si ricordi sempre di:
- COMUNICARE al datore di lavoro lo stato di malattia e di giustificarlo con valida certificazione medica;
- RICHIEDERE al medico certificatore il n° di protocollo per estrapolare o consultare il certificato attraverso l’indirizzo: http://www.inps.it;
VERIFICARE , con la massima attenzione e precisione, la correttezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo (residenza o reperibilità) perché la responsabilità per qualsiasi inesattezza ricade unicamente sul lavoratore;
- FORNIRE al medico certificatore elementi aggiuntivi - che questi dovrà inserire nel campo specifico della reperibilità - quando l’indirizzo, pur corretto, non è sufficiente a consentire al medico di rintracciarvi (es. contrade molto estese, complessi con più palazzine ma con un unico numero civico, ecc.): in questi casi, è necessario specificare anche altri dettagli (numero della scala, interno, eventuale ingresso diverso dal principale, ecc.);
- ASSICURARSI che sul citofono/cassetta delle lettere/portone/cancello sia riportato il cognome indicato nel certificato.
Le fasce di reperibilità che il lavoratore deve rispettare sono:
- per i lavoratori del SETTORE PRIVATO : dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 ;
- per i lavoratori del SETTORE PUBBLICO : dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 .
Infine è importante che il lavoratore sappia che, in caso di irreperibilità, per omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia, sarà ritenuto assente ingiustificato con conseguente perdita dell’indennità secondo le disposizioni di Legge.
Ciascuno potrà opportunamente consultare il certificato per verificare prognosi e dati di reperibilità forniti inserendo il proprio codice fiscale e il numero di protocollo alla funzione "Consultazione attestati di malattia" a questo link
https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2&iNodo=2&iiDServizio=140
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